Lex, tutele della dignita delle persone ammalate nelle consegne a domicilio

Il Garante per la privacy si è occupato delle modalità con cui le aziende sanitarie, anche per il tramite di ditte esterne, effettuano la consegna dei presìdi sanitari al domicilio degli interessati. La possibilità da parte di terzi, quali i vicini di casa, di venire a conoscenza ,anche indirettamente, della circostanza che l'interessato necessita di specifici presìdi sanitari può ledere la dignità e la riservatezza della persona .Il trattamento di tali informazioni può essere effettuato solo se ricorrono le specifiche garanzie previste dal Codice per la Privacy , il quale prevede, tra l'altro, che il titolare del trattamento,in questo caso l'azienda sanitaria competente , fornisca agli interessati un'informativa in merito alle caratteristiche di tale trattamento, avendo cura di indicare anche i soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali in qualità di responsabili o incaricati del trattamento. Dopo aver fornito la suddetta informativa, l'azienda sanitaria competente deve acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione .Qualora l'azienda sanitaria intenda avvalersi di una società esterna per la distribuzione dei suddetti presìdi è necessario che designi tale soggetto quale responsabile esterno del trattamento, avendo cura di specificare analiticamente e per iscritto i compiti allo stesso affidati, nonché di vigilare periodicamente sulla puntuale osservanza delle istruzioni ad esso impartite.
Presto niente più pannoloni per incontinenti, cateteri o prodotti per stomizzati lasciati davanti alla porta dell'abitazione del paziente, al vicino di casa o al portiere non autorizzati a riceverli. Le aziende sanitarie hanno sei mesi di tempo per adeguarsi alle misure e agli accorgimenti dettati dal Garante privacy per la consegna dei presidi sanitari che il Servizio sanitario nazionale riconosce ai pazienti che versano in particolari condizioni cliniche. Con un provvedimento a carattere generale il Garante per la Privacy ha definito un quadro unitario di misure a tutela della riservatezza e della dignità delle persone interessate, che integra quanto già prescritto nel 2005. La consegna del presidio sanitario deve avvenire nel luogo e negli orari stabiliti dal paziente, preferibilmente nelle sue mani, e in ogni caso non può essere lasciato incustodito nelle vicinanze del luogo indicato.
Il presidio deve essere confezionato in un contenitore non trasparente, senza indicazioni esterne e non può essere consegnato al vicino di casa, a un parente o al portiere senza autorizzazione espressa del paziente. Se l'interessato o il delegato non sono presenti al momento della consegna il personale incaricato,che non deve indossare divise o utilizzare automezzi con scritte da cui si possa evincere cosa sta recapitando , deve lasciare un avviso privo di indicazioni in grado di identificare il prodotto. L'azienda sanitaria poi, che appalti all'esterno la fornitura e la distribuzione dei presidi deve designare responsabile del trattamento la società di cui si avvale, specificando analiticamente e per iscritto i compiti affidati, e vigilare sulla puntuale osservanza delle istruzioni impartite. All'azienda spetta anche il compito di informare il paziente dei trattamenti di dati, anche sanitari, connessi alla consegna dei presidi a domicilio.

A cura di Pietro Cusati | Direttore Amministrativo Tribunale di Lagonegro, Giudice Tributario CTP Salerno, Giornalista–Pubblicista
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