emergenza covid19. Le misure a sostegno del reddito

Nella Gazzetta Ufficiale n. 70, del 17 marzo 2020, è stato pubblicato il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, è entrato in vigore il 17 marzo 2020.

Il decreto prevede misure speciali a sostegno delle imprese e dei lavoratori in tema di ammortizzatori sociali, estese a tutto il territorio nazionale. L’INPS con una apposita circolare fornisce gli indirizzi applicativi delle misure straordinarie introdotte dal decreto-legge. L’articolo 19 del decreto-legge, n. 18/2020, prevede, per i datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale, la possibilità di richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o l’accesso all’assegno ordinario.

Le norme si applicano esclusivamente ai lavoratori che alla data del 23 febbraio 2020 risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione, possono chiedere le integrazioni salariali ordinarie le imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas. Le cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali. Le imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco.

Le cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Le imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica, le imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi.

Le imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato. Le imprese addette agli impianti elettrici e telefonici. Le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini. Le imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo. Le imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei. Possono richiedere l’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale (FIS) i datori di lavoro con più di cinque dipendenti e che operano in settori in cui non sono stati costituiti fondi di solidarietà.

Le domande possono essere trasmesse con la nuova causale denominata "COVID-19 nazionale", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane. Per l’accesso alle speciali prestazioni di CIGO e assegno ordinario, non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, ma è necessario che gli stessi siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.

Il termine di presentazione delle domande con causale “COVID-19 nazionale” è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. Tenuto conto del carattere eccezionale della nuova causale e delle esigenze di immediato ristoro sottese alle richieste di prestazioni, l’istruttoria delle domande è improntata alla massima celerità e, per tali ragioni, la valutazione di merito delle stesse risulta notevolmente semplificata rispetto a quella ordinaria.

Le aziende non dovranno fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori e non devono allegare alla domanda la relazione tecnica ma solo l’elenco dei lavoratori destinatari.

Le aziende che hanno già in corso un’autorizzazione di CIGO o di assegno ordinario o hanno presentato domanda di CIGO o di assegno ordinario non ancora autorizzata, con qualsiasi causale, possono richiedere comunque la CIGO o l’assegno ordinario con causale "COVID-19 nazionale", anche per periodi già autorizzati o per periodi oggetto di domande già presentate e non ancora definite.

Resta fermo che le nuove autorizzazioni con causale "COVID-19 nazionale" possono essere concesse solo per periodi a decorrere dal 23 febbraio 2020 o da data successiva al 23 febbraio 2020, per massimo 9 settimane e non oltre il 31 agosto 2020.

© Pietro Cusati - pietrocusati@tiscali.it

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